ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI SEDE REGIONALE TOSCANA

SEGNALAZIONI CRIF: COME CANCELLARSI DAI SIC

N° RATE INSOLUTE PER ISCRIZIONE

Primo insoluto o ritardo: 4 rate mensili non regolarizzate

Dal secondo insoluto o ritardo: 2 rate mensili consecutive o 1 rata per 2 mesi o 1 delle 2 ultime scadenze di pagamento

Procedura: Istituto Finanziario deve comunicare al consumatore iscrizione a SIC (con raccomandata a/r).

 

Numerose le persone che si sono avvicinate ad A.E.C.I. perché, insieme al rifiuto di un finanziamento, avevano scoperto di essere iscritti al CRIF, una delle banche dati con la cronologia e l’andamento dei finanziamenti richiesti, e segnalati come “cattivi pagatori”.

 

Gli Istituti Finanziari, sistematicamente e con rapporti mensili, trasmettono al SIC (CRIF, Experian, CTC i più diffusi) tutte le informazioni sulle richieste di finanziamento e se le rate dei finanziamenti in essere vengono onorate con puntualità. Quindi i SIC gestiscono, oltre ai dati anagrafici, informazioni positive (rispetto dei rimborsi) e negative (irregolarità nei rimborsi).

Istituti Finanziari e Banche, quindi, prima di concedere un finanziamento, verificano l’affidabilità del cliente interrogando i SIC e gli altri registri ed elenchi pubblici (elenco dei protesti, registri dei tribunali, ecc.).

 

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, dopo numerose segnalazioni da parte di cittadini circa le superficiali modalità di segnalazione a Banche Dati ha messo ordine grazie al Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (2004).

In base a quanto stabilito dal Garante, i dati possono essere resi accessibili:

-       In caso di 1° ritardo nel pagamento, dopo almeno 120 giorni dalla data di scadenza del pagamento o per mancato pagamento di almeno 4 rate mensili non regolarizzate;

-       Negli altri casi, se non si pagano almeno 2 rate mensili consecutive, o una rata per due mesi;

-       Quando si paga in ritardo anche solo una delle 2 ultime scadenze di pagamento.

 

Ormai è cattiva consuetudine che l’Istituto Finanziario o la Banca segnalino in automatico al SIC chi ritarda i pagamenti. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali invece, ha indicato qual è la corretta procedura da seguire: in caso di ritardo nel pagamento, l’Istituto Finanziario, anche unitamente al sollecito, deve avvisare l’interessato dell’imminente registrazione dei suoi dati in uno o più sistemi creditizi (art. 4).

 

L’istituto di credito deve quindi comunicare l’imminente inserimento nelle Banche Dati di “cattivi pagatori” e la comunicazione deve avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

Per quanto tempo il SIC conserva i dati? Riepiloghiamo in breve:

-       le richieste di finanziamento vengono conservate per 6 mesi dalla richiesta (1 mese in caso di rifiuto o rinuncia al finanziamento);

-       le morosità di due rate (o mesi), poi sanate, sono visibili per 12 mesi dalla data di regolarizzazione;

-       le morosità superiori a due rate (o mesi), poi sanate, sono visibili per 24 mesi dalla data di regolarizzazione; 

-       le morosità mai sanate rimangono visibili per 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento.

 

Le informazioni positive, il pieno rispetto cioè del rimborso del finanziamento, possono restare visibili fino a un massimo di 24 mesi dalla cessazione del rapporto o di scadenza del contratto o dal primo aggiornamento del mese successivo a tali date.

 

L’Istituto Finanziario deve inoltre sottoporre al cliente il modulo di informativa (vedi l’allegato), nel quale è chiaramente specificato che i dati positivi che lo riguardano saranno registrati nei SIC solamente se avrà firmato il relativo consenso, mentre le informazioni negative su eventuali ritardi o inadempimenti saranno trasmesse ai Sic, e rese disponibili agli Istituti finanziari partecipanti, anche senza il suo consenso preventivo. 

 

Grazie al Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003, art. 7 e ss.), è possibile interrogare i SIC sia per sapere se esistono dei dati che ci riguardano sia per verificare se sono corrispondenti a verità. Ricordiamo che è possibile revocare il trattamento dei propri dati positivi e che i SIC sono tenuti a cancellare tali dati entro 90 gg. dalla nostra richiesta.

Il SIC è tenuto dunque a cancellare i dati negativi entro le scadenze sopra riportate. Nella maggior parte delle casi invece questa operazione non viene effettuata e i consumatori devono in prima persona chiedere la stessa cancellazione.

 

In caso di risposta assente o non esaustiva, è possibile adire l’autorità giudiziaria ordinaria o presentare ricorso al Garante.

 

A.E.C.I. ti può aiutare a sapere se sei iscritto nei SIC o ti può indicare come fare per cancellarti.

 

INFORMATIVA GARANTE PRIVACY: SCARICA ALLEGATO

 

 

 

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