ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI SEDE REGIONALE TOSCANA

Riscossione esattoriale: Opposizione sempre possibile

Più tutele per i cittadini  nel pignoramento presso terzi dall’agente della riscossione. È stata infatti dichiarata incostituzionale la norma che non ammetteva nell’esecuzione esattoriale la tutela prevista dal codice di procedura civile in occasione delle esecuzioni ordinarie. A sancirlo è la Corte Costituzionale con la sentenza 114 depositata il 31/5/2018 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lettera a),

limitatamente alla parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 cod. proc. civ.

In sintesi, la questione riguarda l’ipotesi in cui, a seguito della cartella di pagamento, il contribuente non adempia al proprio debito tributario richiesto dall’agente della riscossione, e quest’ultimo proceda alla conseguente esecuzione forzata.

Nel caso concreto la corte costituzionale ammette le censure del tribunale di trieste con cui  la società, assoggettata a riscossione coattiva, dopo aver proposto al giudice tributario ricorso avverso sia l’avviso di accertamento, sia la cartella di pagamento e dopo aver chiesto la sospensione giudiziale dell’esecuzione degli atti impugnati, contesta, con atto di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., il diritto di Equitalia Nord spa di procedere ad espropriazione forzata nella forma del pignoramento presso terzi, effettuato ai sensi dell’art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973.

Il giudice dell’esecuzione, sull’opposizione della società, sarebbe chiamato ad applicare la disposizione dell’art 57 co. 1 D.P.R. n. 602 del 1973,  la quale prevede che nel procedimento di riscossione esattoriale l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, fatta eccezione per quella concernente la pignorabilità dei beni.

Erano da tempo noti i dubbi di costituzionalità della norma, atteso che il cittadino/esecutato subisce una ingiustificata limitazione rispetto al diritto di ottenere una tutela giurisdizionale completa riguardo la posizione debitoria Il caso di difetto di tutela può  riguardare, per esempio la sopravvenuta prescrizione del credito, come anche il difetto di notifica di atti presupposti.

Già negli interventi della cassazione veniva rilevato un certo imbarazzo per la assurdità sistemico-giuridica portata dalla norma dell’art. 57 co. 1 del DPR 602/73, che rendeva impossibile, ogni tutela per il cittadino esecutato.

Osserva oggi la Corte Costituzionale che con la nuova disciplina del contenzioso tributario (d.lgs. n. 546 del 1992) e con quella della riscossione mediante ruolo (d.lgs. n. 46 del 1999), estesa a tutte le entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, il quadro normativo  prevede uno specifico criterio di riparto della giurisdizione tra giudice tributario e giudice (ordinario) dell’esecuzione. Infatti, secondo l’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»

Ripercorso l’evoluzione storico-normativa ella disciplina , il giudice delle leggi conclude che  nelle controversie qualificate come di opposizione all’esecuzione  (ex art. 615 cod. proc. civ.) che hanno origine tributaria, ma in cui esiste la giurisdizione del giudice ordinario – ex art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 essendo contestato il diritto di procedere a riscossione coattiva, c’è una carenza di tutela giurisdizionale perché il censurato art. 57 non ammette siffatta opposizione innanzi al giudice dell’esecuzione e non sarebbe possibile il ricorso al giudice tributario perché, in tesi, carente di giurisdizione.

Infatti,  laddove sussista la giurisdizione del giudice ordinario – l’impossibilità di far valere innanzi al giudice dell’esecuzione l’illegittimità della riscossione mediante opposizione all’esecuzione, essendo ammessa soltanto l’opposizione con cui il contribuente contesti la mera regolarità formale del titolo esecutivo o degli atti della procedura e non anche quella con cui egli contesti il diritto di procedere alla riscossione, confligge frontalmente con il diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto in generale dall’art. 24 Cost. e nei confronti della pubblica amministrazione dall’art. 113 Cost., dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giustizia a chi si oppone alla riscossione coattiva.

Link e documenti:
Corte di Costituzionale sentenza 114/2018

 

AECI si impegna ogni giorno per difendere i diritti dei consumatori. Di tutti i consumatori. Se siamo in tanti, valiamo di più. Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi contribuire a migliorare la nostra società, condividendo le nostre battaglie, AIUTACI A CRESCERE
L'iscrizione in adesione è al costo di 2 euro e se deciderai di fare la tessera ordinaria, avrai uno sconto del 10%

Dona 2 Euro
   

Metti Mi Piace:
  
 






Vuoi difendere i tuoi diritti? Diventa socio AECI

Hai un problema? Contattaci!

Servizio assistenza via Whatsapp

Vuoi aprire una sede AECI? Contattaci

Email / PEC
 

A.E.C.I. TOSCANA APS - ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI

Fai una donazione

Back to Top

 Contattaci ora

       0587.710961
       338.9951708

© 2021 AECI Toscana APS . All rights reserved. Created by SWJ

 

Sito web realizzato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione Toscana con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. DM 10.08.2020.