ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI SEDE REGIONALE TOSCANA

Perdite occulte: Il gestore non può addebitare all'utente i costi

Il fornitore di servizi idrici viene meno a obblighi contrattuali e di buona fede riscuotendo fatture  relative a fuoriuscite di acqua dai tubi posti al di sotto dell'appartamento. La sentenza n. 4811 del 13 novembre 2018 del giudice di Pace di Cassino si riferisce alla controversia per la grossa cifra richiesta in bolletta e  provocata dalle perdite delle tubature della casa.


Le Perdite rimaste nascoste in quanto finivano nel terreno sottostante l’abitazione all’insaputa dei proprietari, i quali si sono rivolti al Giudice di Pace di Cassino.

La società concessionaria del serviozio idrico eccepiva che la perdita, riscontrata al di sotto della proprietà privata del consumatore, non poteva essere imputabile al gestore, bensì alla incuria dello stesso proprietario che non avrebbe proceduto alle dovute attività di manutenzione.

Il Giudice di Pace preliminarmente ha osservato che la rientra nella materia di propria competenza, atteso che il concessionario del servizio non esercita alcuna attività impositiva, ma occupa la posizione processuale del creditore in un rapporto processuale di natura civilistica (contratto di somministrazione) nel quale le posizioni delle parti sono assolutamente paritetiche.

Quanto al merito della vicenda, la domanda è risultata fondata in quanto, nel corso del giudizio, è stato dimostrato che i consumi in eccesso contabilizzati e richiesti in pagamento erano di fatto ricollegabili ad una perdita idrica occulta che insisteva al di sotto del pavimento dell'abitazione e  ciò' emergeva anche dalla documentazione in atti e dal comportamento concludente della stessa convenuta.

In in altro precedente contratto (Giudice di Pace di Brindisi n. 8888/2017) citato nella sentenza è stato evidenziato che in caso di perdita occulta il consumo addebitato non può essere posto a carico dell'utente ma del gestore, il quale ha omesso di rispettare gli obblighi contrattuali, come integrati dalla normativa di settore (D.P.C.M. 29.4.1999), nonché il precetto della buona fede nell'esecuzione del contratto.
Sicchè, sussistendo  a carico della convenuta una condotta omissiva, è stata accolta la domanda per quanto attiene l'accertamento negativo del credito, mancando invece  la prova di ulteriori danni subiti dall’utente.


L'Ufficio legale di Aeci Toscana assiste i soci nelle controversie in materia di fornitura di servizi idrici, gas, luce, telefonia Pay TV. 

 

 

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